Oneri condominiali: quali spese paga il vecchio proprietario

Oneri condominiali: Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente

Il subentro

Come sappiamo con l’acquisto di un nuovo immobile presente in un Condominio il nuovo proprietario potrebbe rispondere dei vecchi debiti del venditore posto che l’art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile espressamente sancisce che “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”.

Quindi, il Condominio potrebbe richiedere il pagamento degli oneri relativi all’anno in cui è avvenuta la vendita ed a quello precedente non solo al vecchio proprietario, ma anche al nuovo proprietario.

Ulteriori questioni inerenti al pagamento degli oneri condominiali potrebbero poter sorgere, però, per il vecchio proprietario, qualora non vi sia stata la comunicazione della vendita all’amministratore del Condominio.

Infatti, in tali rapporti, è fondamentale stabilire esattamente il momento a partire da cui il nuovo proprietario è obbligato nei confronti del Condominio stesso per detti oneri.

Difatti, anche se nell’atto notarile stipulato tra le parti è indicato che gli oneri saranno a carico del nuovo acquirente dal momento della vendita, l’obbligazione del vecchio proprietario rimane tale anche successivamente al rogito, e si somma a quella del nuovo proprietario, se non comunica la vendita al Condominio.

Le dichiarazioni fatte sull’atto notarile invero, valgono nei rapporti tra le parti, e non nei confronti del Condominio, il quale quindi può chiedere tali importi al vecchio proprietario, non avendo avuto conoscenza alcuna della vendita.

Art. 63 comma 3 disp.att.

L’art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile prevede infatti, oltre all’obbligazione solidale tra vecchio e nuovo proprietario per gli oneri in corso e l’ultima annualità (art. 63 3 comma), che vi sia corresponsabilità per i debiti condominiali tra venditore e compratore fino a che il venditore non comunichi all’Amministratore formalmente il trasferimento di proprietà.

L’art. 63 in commento, ultimo comma, prevede infatti “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.”

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Per tale motivo, quindi, il venditore deve comunicare immediatamente l’avvenuta vendita al Condominio attraverso fax o raccomandata con ricevuta di ritorno, o pec al fine di avere un’attestazione di avvenuta consegna, altrimenti, fino a tale comunicazione, dovrà rispondere dei debiti nei confronti del Condominio e rimarrà debitore nei confronti di quest’ultimo in solido con il nuovo proprietario.

Chiaramente, una volta corrisposti, in virtù di quanto concordato nell’atto di compravendita, potrà chiedere la restituzione dell’importo versato al compratore, colui il quale ha realmente usufruito dei servizi del Condominio.