Il regime patrimoniale scelto dai coniugi nel matrimonio: comunione o separazione dei beni

All’atto del matrimonio civile o concordatario deve operarsi una scelta sul regime patrimoniale di famiglia

I regimi patrimoniali tra i quali i coniugi possono scegliere sono fanno riferimento a due tipologie: la comunione e la separazione dei beni.

La comunione

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente. Sono esclusi dalla comunione dei beni solo: beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio; i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione; i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori; i beni che servono all’esercizio della professione; i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.

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La separazione 

La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi e prevede, invece, che ciascun coniuge conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi prima o dopo il matrimonio: all’ufficiale di stato civile; al ministro di culto oppure davanti ad un notaio. La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio e riportata negli estratti di matrimonio.