Commissario per la liquidazione degli usi civici: chi è e di cosa si occupa

Il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici è un magistrato ordinario di grado non inferiore a consigliere di Corte di Appello, nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

 

La citata legge affida al Commissario l’accertamento e la liquidazione degli usi civici e qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune (art. 1 l. cit).

Il successivo art. 29 prevede che i Commissari procedano, “su istanza degli interessati o anche d’ufficio, all’accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di cui all’art. 1” della medesima legge, “ allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione di terre” nonché decidano “ tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate”. Esulano dalla giurisdizione del Commissario “tutte le controversie che abbiano a oggetto l’accertamento dell’appartenenza di un terreno al demanio comunale non destinato all’uso civico (come il demanio stradale), le quali spettano alla giurisdizione del giudice ordinario” così Cass.S.U. n. 9280 /2020.

La giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la valutazione o l’accertamento della natura ed estensione del diritto di uso civico – cioè, la “qualitas soli” – si pongono come antecedente logico-giuridico della decisione.

Pertanto, in caso di impugnazione di atto amministrativo, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo soltanto se le questioni dedotte sono dirette a censurare l’iter procedimentale, antecedentemente rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale collettiva dei terreni. (Cassazione civile sez. un., 26/03/2021, n.8564) Avverso le decisioni dei commissari regionali di cui all’art. 32 della L.1766/1927 può essere proposto appello entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell’art. 33 D.lgs. 150/2011 al quale si applica il rito ordinario di cognizione.

Sono competenti, rispettivamente, la Corte di Appello di Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la Corte di Appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari regionali delle restanti regioni.