Oneri condominiali: L’art. 1135 c.c. dispone che l’assemblea dei condomini provvede a deliberare in merito alle opere di manutenzione straordinaria ed alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale.
In tema si oneri condominiali L’art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. prevede infatti che l’assemblea dei condomini provvede “alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituto in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
Spesso, durante le assemblee di condominio vengono deliberati lavori straordinari, soprattutto ora con i bonus previsti per le ristrutturazioni concessi dal Governo. Infatti, l’importo di spesa di alcuni lavori possono essere coperti da tali contributi, mentre altri hanno bisogno dell’apporto dei condomini.
Al fine di evitare che il Condominio non possa avere la disponibilità economica sufficiente ad affrontare la spesa e così saldare la Ditta, il Legislatore ha apportato modifiche alla disciplina del Condominio con la L. 220/2012 ed il D.L. 145/2013 anche in tal senso.
Nello specifico ha previsto all’art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. che l’assemblea dei condomini provvede “alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituto in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
Tale norma ha previsto, quindi, che l’assemblea condominiale debba deliberare in merito ad un fondo speciale per l’esecuzione di tali lavori e che debba disporne sia la costituzione sia il versamento, e ciò affinchè venga predisposto effettivamente prima dell’inizio di questi ultimi. L’importo del fondo deve inoltre essere di importo pari all’ammontare dei lavori.
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Nel caso in cui tale fondo non venga disposto dall’assemblea, la delibera condominiale sui lavori straordinari sarà nulla. La Norma prevede altresì che “…se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituto in relazione ai singoli pagamenti dovuti
Ciò significa che l’Assemblea potrà deliberare che tale fondo venga versato prima dell’inizio dei lavori, anche ratealmente, al fine di averlo già a disposizione prima dell’inizio dei lavori; oppure che possa essere costituito attraverso un pagamento graduale qualora nel contratto d’appalto stipulato con la ditta che eseguirà i lavori stessi sia previsto un pagamento in funzione dell’avanzamento dello stato dei lavori.