Il Giudice di Pace e la conciliazione in sede non contenziosa: competenze e limiti

Ogni cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace per tentare la conciliazione e trovare un accordo con l’altra parte evitando così l’azione giudiziaria.

Si tratta di un procedimento preventivo rispetto al giudizio, autonomo e facoltativo.
Tale possibilità è prevista dall’art. 322 c.p.c. .

Quali sono le competenze e quali i limiti?

Il cittadino può agire anche senza l’aiuto di un avvocato proponendo anche verbalmente una istanza di conciliazione all’Ufficio del Giudice di Pace competente per territorio.
Nella prassi si utilizza un modello che potrà essere richiesto e successivamente depositato presso la Cancelleria del Giudice. Il Giudice di Pace ha competenza sia per materia che per valore su tutte le istanze di conciliazione aventi ad oggetto diritti disponibili che dunque possono essere oggetto di transazione. Non si può procedere con la conciliazione in sede non contenziosa nel caso di diritti indisponibili (ad esempio in materia tributaria, nel caso di separazione o divorzio ecc.) e nel caso in cui per la controversia siano previsti appositi organi per la composizione stragiudiziale della controversia.

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Che succede dopo il deposito dell’istanza?

Dopo il deposito dell’istanza il Giudice di Pace fissa la data in cui l’istante e la controparte devono comparire. In tale udienza il Giudice tenta di far trovare un accordo alle parti .
Nel caso in cui l’altra parte non si presenti oppure la conciliazione non riesca si deve procedere giudizialmente. Può invece accadere che le parti trovino un accordo.
In questo caso l’accordo viene verbalizzato con la precisazione dei termini e delle modalità del medesimo. Si forma così il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa.
Per i verbali di conciliazione fino ad € 51.645,69 non si paga l’imposta di registro.

Che valore ha l’accordo?

Se la controversia rientra nella competenza del Giudice di Pace l’accordo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 185, ultimo comma, c.p.c..Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio. In caso di mancato rispetto dell’accordo il verbale potrà essere prodotto nel giudizio che verrà instaurato al fine di dimostrare il fondamento del diritto fatto valere.