Danno cagionato da animali selvatici: chi ne risponde? Dalle res nullius alla responsabilità della Regione
Il percorso giurisprudenziale in tema di risarcimento dei danni provocati da animali selvatici è stato molto lungo e fortemente contraddittorio. Occorre anzitutto ricordare che gli animali selvatici sono sempre stati considerati “res nullius”, cioè “cose di nessuno”, di conseguenza, chiunque poteva appropriarsene e dargli la caccia mentre, in caso di danno, nessuno ne era responsabile.
La legge n.968 del 1997
La prima importante innovazione è stata apportata dalla Legge n.968 del 27 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.3 del 04.01.78) con la quale sono stati enunciati “principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia”.
La legge n.968 del 27 dicembre 1997 stabiliva all’art.1 che “la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale”. Per la prima volta quindi, lo Stato dichiarava di essere proprietario della fauna selvatica, assumendone le conseguenti responsabilità, mantenendo le funzioni legislative ed attribuendo le funzioni amministrative alle Regioni.
La diatriba tra l’art. 2043 e l’Art. 2052 del codice civile
La giurisprudenza, per lungo tempo ha reso difficoltosa la tutela sia della fauna selvatica, sia dei soggetti da essa danneggiati, consentendo l’applicazione della sola disciplina di cui all’art. 2043 c.c. e non anche dell’art. 2052 c.c..
L’art. 2052 del codice civile così recita: “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”
L’art. 2052 c.c. infatti, è stato per molti anni ritenuto applicabile esclusivamente ai casi concernenti danni cagionati da animali domestici di proprietà dei privati cittadini, mentre l’applicazione dell’art.2043 c.c. ha determinato la necessità di individuare il concreto comportamento doloso o colposo dell’ente pubblico.
All’esito dell’esame, il comportamento doloso o colposo poteva essere attribuito anche a soggetti diversi dalla Regione, come le Province, le Associazioni o gli enti gestori dei Parchi, con ciò attribuendo al danneggiato un gravoso onere probatorio.
L’intervento della Suprema Corte di Cassazione sul danno da animali selvatici: SI APPLICA L’ART 2052 C.C.
Finalmente, la Suprema Corte di Cassazione, con i recentissimi interventi, tra cui le ordinanze n. 8206/21 e n. 3023/21, ha superato l’equivoco che risiedeva nell’applicazione dell’art. 2043 c.c. ed ha stabilito l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2052 c.c. anche ai danni cagionati da fauna selvatica, sancendo la responsabilità, in via esclusiva, delle Regioni, così alleggerendo l’onere probatorio per il danneggiato.
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Sarà poi la Regione, eventualmente, ad effettuare azione di rivalsa nei confronti dell’Ente concretamente responsabile perché, nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate, avrebbe dovuto adottare le misure idonee ad evitare il danno.