Polizza assicurativa su mutuo: la tutela del mutuatario nel caso di avveramento dei rischi connessi al mancato pagamento delle rate di mutuo
La Prassi
Nella prassi bancaria è espressamente prevista una forma di tutela del credito per la banca mutuante e per il cliente nel caso di avveramento di alcuni imprevisti che impediscono il pagamento delle rate poiché il mutuo è un contratto di durata e nel corso degli anni potrebbero mutare le circostanze sussistenti al momento della sua stipula.
L’assicurazione sul mutuo sopperisce agli imprevisti che, nel corso del tempo, potrebbero sorgere in capo all’immobile o in capo alla persona del mutuatario ed è sostanzialmente di due tipi: polizza scoppio ed incendio e polizza CPI ( a protezione del credito)
Polizza scoppio e incendio
Questo tipo di polizza è obbligatoria e tutela l’immobile da eventi che potrebbero sensibilmente diminuirne il valore.
La banca mutuante richiede la stipula di questa tipologia di polizza assicurativa in quanto l’immobile è posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni da parte del mutuatario, consistenti nel pagamento delle rate concordate.
Il cliente è dunque obbligato a stipulare un’assicurazione, la quale ben potrebbe essere distinta rispetto a quella proposta dalla banca mutuante, purché rispetti i requisiti previsti in materia bancaria.
I danni coperti dall’assicurazione sono, ovviamente, di natura non dolosa e possono contemplare, in alcuni casi, anche il verificarsi di altri eventi naturali.
Polizza CPI (a protezione del credito)
Tale tipo di polizza non è obbligatoria ma, nella prassi, quasi tutti gli istituti bancari subordinano la concessione del mutuo alla stipula di questa tipologia di assicurazione, la quale copre eventi legati alla persona del mutuatario e non dell’immobile.
In questi casi l’assicurazione copre in caso di decesso, di perdita del lavoro o di inabilità temporanea.
A differenza della prima tipologia di polizza, fiscalmente la polizza CPI non è detraibile e nel caso di stipula di polizza multigaranzia (ossia una polizza che possa ricomprendere entrambe le tipologie) si potrà portare i detrazione una quota pari al 19% del premio annuale corrisposto dal mutuatario.
Come attivare una polizza legata al contratto di mutuo
Ovviamente, in caso di decesso del mutuatario, saranno i suoi eredi, se presenti, ad attivare la polizza oppure, nel caso di polizza di scoppio o incendio, la banca mutuante potrebbe avere interesse all’attivazione della garanzia.
Prima di stipulare una polizza assicurativa è sempre bene leggere con attenzione le condizioni generali in quanto vengono espressamente esplicate tutte le informazioni necessarie sull’operatività della copertura, la durata e le modalità di denuncia del sinistro.
Possono essere previsti difetti tempi estremamente brevi per la denuncia del sinistro e per la conseguente operatività dell’assicurazione, i quali decorrono sempre dalla data di conoscenza dell’evento dannoso.
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La denuncia dovrebbe essere recapitata alla compagnia di assicurazione a mezzo PEC oppure mediante la spedizione di una raccomandata a.r. nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento medesimo.
In caso di decesso, potrebbe accadere che gli eredi non siano a conoscenza dell’esistenza di una polizza assicurativa operante in caso di morte e dunque il lasso di tempo per la denuncia inizia a decorrere dalla materiale conoscenza.