Che cosa accade in assenza di figli, in merito all’assegnazione della casa coniugale? Il Giudice non può provvedere alla assegnazione della casa familiare anche nel caso in cui uno dei coniugi ne faccia comunque richiesta.
La giurisprudenza ha ritenuto che “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell’attuale art. 337 sexies c.c.”( tra le altre cfr Ordinanza Cass. 25604/2018; Ord. Cass. 32231/2018; Cass. 14553/2011).
Dunque, in assenza di figli sia minori o maggiorenni non autosufficienti (presupposto per l’applicabilità dell’artt. 337 sexies cc e art. 6 legge divorzio) il Giudice non può provvedere alla assegnazione della casa familiare anche nel caso in cui uno dei coniugi ne faccia comunque richiesta.
Neppure uno squilibrio economico tra i coniugi né uno stato di bisogno di uno dei coniugi, giustificherebbe, per costante e prevalente giurisprudenza, l’assegnazione della casa coniugale in assenza di figli (cfr tra le altre Cass. n. 19193 del 28.09.2015; Cass. civ., Sez. I, 1/08/2013, n. 18840; Cass. 19347/2016; Cass., Sez. I, n.12295/2005; Cass. Sez. I, 12382/2005, anche Trib. Roma sez. I, 19.05.2017; Trib. Como 27/04/2016). Neppure la richiesta di addebito della separazione per abbandono del tetto coniugale costituisce un presupposto perché possa disporsi la assegnazione della casa coniugale.
L’ assegnazione dell’immobile non costituisce neppure una misura assistenziale, pertanto non può essere disposta a favore del coniuge più debole come se integrasse una componente dell’assegno di mantenimento (cfr. Cass. 23591/10, 18440/13).
Alle parti resta comunque la possibilità di avvalersi dei rimedi civilistici ai fini della definizione della questione sulla base dei rispettivi titoli di proprietà o di godimento sull’immobile.