Superbonus 110% e immobili ad uso promiscuo: che cosa accade

Superbonus 110% : cosa accade se l’immobile è adibito in parte ad attività lavorativa e solo in parte ad abitazione privata

La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate con particolare riferimento al quesito posto da un cittadino relativamente ad un immobile adibito in parte ad abitazione privata ed in parte a struttura ricettiva di Bed and Breakfast.

La risposta al quesito si fonda principalmente sull’art. 119 del Decreto Rilancio D.L. 34/2020 

Tale articolo infatti, indica l’applicazione soggettiva del beneficio fiscale nei commi 9 e 10, precisando al comma 9 lettera b) che: “Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto dal comma 10”.

Dunque, ammesso che gli interventi da realizzare siano contemplati dai commi da 1 a 8 dell’art. 119, occorre verificare se la specifica attività che si svolge nell’immobile sia da considerarsi tra quelle di cui alla predetta lettera b).

A tal fine occorre menzionare la circolare n. 24/E del 2020 con cui è stato chiarito che con la locuzione al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” il legislatore ha voluto precisare che il Superbonus riguarda unità immobiliari non riconducibili ai cd “beni relativi all’impresa” (art. 65 TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (art. 54 co.2 TUIR).

Con l’uso promiscuo niente superbonus 110% ma solo detrazione al 50%

Dunque il legislatore ha inteso chiarire che il Superbonus spetta sì alle persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti o professioni, ma le spese sostenuto devono avere ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito privato e quindi: immobili diversi da quelli strumentali alle attività di impresa arti o professioni, diversi dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività, diversi dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Ne consegue che un immobile che sia adibito, anche solo in parte, ad attività come quelle di Bed and Breakfast, o comunque adibito promiscuamente a qualsiasi altra attività di impresa, arte, professione (ingegnere, avvocato, psicologo etc…), sia occasionale che abituale , non avrà diritto al superbonus 110%, bensì alla sola detrazione delle spese al 50%.

A supporto di ciò anche la circolare n.19/E dell’8 luglio 2020 con cui è stato precisato che: “se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.”