Superbonus 110%: immobile in parte in comproprietà tra coniugi ed in parte di esclusiva proprietà di un coniuge
In ambito familiare spesso le porzioni di uno stesso immobile hanno intestazioni esclusive o in comproprietà pur non costituendo un condominio, scopriamo se in tal caso si ha diritto al superbonus110%
Il Superbonus 110% previsto dal D.L. 34/2020 è una grande occasione da cogliere per apportare miglioramenti ai propri immobili residenziali, ma può accadere che lo stesso immobile sia costituito da due unità distinte, di cui una in comproprietà tra i coniugi ed una di proprietà esclusiva di un solo coniuge, anche non autonome funzionalmente e con accesso comune. Ci si domanda allora se anche in tal caso il Decreto rilancio consenta di usufruire o meno del superbonus.
La questione è già stata dibattuta e risolta in senso affermativo dall’Agenzia delle Entrate alla luce della modifica apportata al comma 9, lett. a) dell’articolo 119 del decreto Rilancio dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 66 la lett. n).
Infatti, all’art. 119 il Decreto Rilancio indica le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus nei commi da 1 a 8, mentre indica l’applicazione soggettiva del beneficio fiscale nei successivi commi 9 e 10.
Dunque, ammesso che gli interventi da realizzare siano contemplati dai commi da 1 a 8 dell’Art. 119, per verificare se si abbia diritto al Superbonus, occorrerà avere riguardo al coma 9 lett. a dell’art. 119, concernente gli interventi su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti”, sia “trainati”).
Il Superbonus e La circolare 24/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate
La circolare n. 24/E del 2020 dell’agenzia delle entrate aveva chiarito che la locuzione utilizzata dal legislatore nell’articolo 119, comma 9, lett. a) del decreto Rilancio era riferita espressamente ai “condomìni” e non alle “parti comuni” di edifici¸ pertanto, ai fini dell’applicazione del Superbonus l’edificio oggetto degli interventi doveva essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista dagli articoli da 1117a 1139 c.c., di conseguenza, il Superbonus non spettava con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o comproprietari
L’agevolazione spetta su edifici di un unico proprietario o comproprietari
Successivamente, la legge di bilancio 2021, all’art. 1 co. 66 la lett. n, ha modificato il comma 9, lett. a) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”
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Per effetto di tale modifica, pertanto, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.