L’utilizzo del collare elettrico sul cane: cosa dice la legge

La mera apposizione del collare elettrico all’animale non configura il reato ex art. 727 comma 2 c.p.

L’art. 727 c.p. è uno degli articoli preesistenti al corollario di norme introdotte nel nostro ordinamento giuridico a tutela dei diritti degli animali con la legge 189/2004, quindi antecedente la maggior tutela del c.d. “sentimento per gli animali”. Precisamente, l’art. 727 c.p. stabilisce che: “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Si tratta quindi di un’ipotesi contravvenzionale, sia dolosa che colposa, solitamente applicata nei casi di abbandono e, in riferimento al secondo comma, ai casi di utilizzo del collare elettrico con scosse o impulsi elettrici trasmessi all’animale in genere con telecomando a distanza. L’utilizzo del collare elettrico configura infatti un’ipotesi di addestramento che si basa sulla provocazione di un dolore tale da incidere sull’integrità psicofisica dell’animale, di conseguenza, si può parlare di “detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura, e produttive di gravi sofferenze” ex art. 727 comma 2 c.p.

Occorre distinguere la semplice applicazione del collare elettrico all’animale dall’utilizzo concreto dello stesso sull’animale

Il recentissimo intervento della Suprema Corte con la sentenza n. n. 10758 del 19.03.21, ha però stabilito che per la configurazione del reato ex art. 727 co.2 c.p. non è sufficiente la mera applicazione del collare elettrico all’animale, ma è necessario che si abbia l’effettivo utilizzo dello stesso con conseguente grave sofferenza dell’animale. Nel caso di specie infatti, non era stata accertata l’effettiva utilizzazione del collare, poiché il telecomando non era nella disponibilità del proprietario, né erano stati ravvisati sull’animale i segni tipici (cicatrici e problemi di udito) derivanti dall’utilizzo del collare elettrico. Ne consegue che l’applicazione del collare elettrico al cane non costituisce reato se non viene utilizzato o, comunque, se non fa soffrire l’animale.

Addestramento o punizione?

A tale proposito si rammenta che la giurisprudenza ha più volte ritenuto la configurazione del delitto di maltrattamento ex art. 544 ter c.p. nel caso di utilizzo del collare elettrico con scariche anti-abbaio e la configurazione del reato contravvenzionale ex art. 727 co.2 c.p. nel caso di utilizzo del collare elettrico ai fini dell’addestramento.

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In ogni caso, la condotta specifica dovrà sempre essere verificata rispetto alla più grave fattispecie delittuosa prevista e punita dall’art. 544-ter c.p.