Liquidazione del TFR: una quota spetta anche al coniuge divorziato

Liquidazione del TFR: in determinate condizioni il coniuge divorziato può avere diritto a una quota del TFR, ecco quali sono

Con il divorzio il vincolo del matrimonio cessa definitivamente, tuttavia, ai fini del TFR, gli anni di coniugio non sono trascorsi invano, pertanto, a determinate condizioni ed entro certi limiti, anche all’ex coniuge divorziato spetta una quota della liquidazione del TFR.

La disciplina è contenuta nell’art. 12bis della Legge n.898/1970 (c.d. legge sul divorzio) il quale dispone: 1-“il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto , se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. 2-tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Il diritto alla quota spetta solo nel caso in cui vi sia la coesistenza di tre condizioni

Dunque, ai sensi del primo comma dell’art. 12, perché si abbia diritto alla quota del TFR è necessaria la coesistenza delle seguenti condizioni:

1- che l’ex coniuge richiedente la quota sia titolare di un assegno divorzile con sentenza passata in giudicato (non si ha diritto alla quota in caso di assegno una tantum).

2- che l’ex coniuge richiedente non abbia contratto nuove nozze.

3- che il TFR venga a maturare al momento della domanda di divorzio o dopo (se il TFR viene liquidato oppure il diritto al TFR sorge prima della domanda di divorzio, il coniuge richiedente non ne avrà diritto).

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Il conteggio della quota

Il secondo comma dell’art. 12 pone invece dei limiti alla quota di spettanza che non potrà essere superiore al 40% del TFR al netto degli oneri fiscali e, comunque, dovrà essere rapportata al numero di anni in cui il rapporto di lavoro è conciso con il matrimonio, precisamente, dividendo l’importo del TFR per il numero degli anni di durata del rapporto, poi moltiplicando il risultato per gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio e calcolando il 40% sul risultato ottenuto.