Agevolazioni Imu e Tari su immobili posseduti in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato

Agevolazioni IMU e TARI su immobili posseduti in Italia da pensionati residenti all’estero. Quale disciplina ?

Possono beneficiare di agevolazioni relative all’IMU ed alla TARI :

  • soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
  • che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia,
  • residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

La l. 30 dicembre 2020 n. 178 prevede all’ art. 1 comma 48 (Legge di Bilancio 2021) che:

“A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi“.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Risoluzione n. 5/DF dell’11 giugno 2021 ha chiarito la corretta applicazione delle agevolazioni di cui alla predetta disposizione in risposta ad un quesito posto.

Il regime agevolativo di cui sopra non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza.

La norma infatti prevede espressamente tra le condizioni la residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”. Ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza (diverso dall’Italia) e lo Stato che eroga al pensione.

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Che cosa si intende per “pensione in regime di convenzione internazionale”?

Si indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e quindi mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in Paesi Ue, SEE (Norvegia , Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito ed in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, quindi pensione in regime di convenzione bilaterale.

Nell’ambito di tale categoria rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale ad esclusione del Messico e della Repubblica di Corea in quanto le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione per periodi assicurativi. In tali casi non si applica la norma agevolativa.

Se il soggetto richiedente l’agevolazione ha maturato la pensione esclusivamente in uno Stato estero ne ha diritto?

Non può usufruire dell’agevolazione in quanto manca uno dei requisiti previsti dalla norma.