Acustica degli edifici: come agire nei confronti del costruttore-venditore

Acustica degli edifici: se la casa è rumorosa, forse non è colpa del traffico o del vicino, ma di un vizio costruttivo occulto

L’acquisto di un immobile, ed in particolare della prima casa, spesso costituisce non solo la realizzazione di un sogno, ma anche un impegno economico molto gravoso in cui vengono riversati i sacrifici di un’intera vita lavorativa.

Cosa fare se, successivamente all’acquisto, ci si rende conto di percepire rumori provenienti dall’appartamento sovrastante, oppure adiacente, oppure ancora rumori provenienti dall’esterno, nonostante le porte e le finestre siano chiuse? È colpa dei vicini molesti? È colpa del traffico? Oppure è l’immobile stesso ad avere dei “vizi occulti”?

Il DPCM 05.12.1997 determina i “requisiti acustici passivi” degli edifici e le modalità di accertamento

La risposta viene fornita dal DPCM 05.12.97 che determina i “requisiti acustici passivi” degli edifici, indicando in modo dettagliato le modalità dell’accertamento mediante il fonometro ed i limiti massimi in termini di decibel (dB) che devono essere rispettati.

Sarà dunque necessario rivolgersi ad un legale di fiducia ed effettuare una perizia tecnica affinché, mediante gli appositi strumenti fonometrici dotati di relative certificazioni di taratura, possa essere fornita una consulenza strumentale oggettiva sulle caratteristiche acustiche dell’immobile (pareti di divisione, facciate, solai, infissi, porte).

Naturalmente, se l’immobile è stato edificato successivamente al 05.12.97, dovrà necessariamente rispondere ai parametri dei requisiti acustici passivi indicati dal decreto, requisiti che risulteranno essere sicuramente soddisfatti se l’edificazione è stata effettuata con l’utilizzo e la corretta posa in opera di tappetini fonoisolanti, oppure con l’utilizzo di moderni materiali e moderne tecniche costruttive nel rispetto del principio della “regola dell’arte”.

Vizi Occulti e Gravi

Qualora invece l’immobile, seppure edificato successivamente al 1997, non dovesse rispondere ai parametri del DPCM, tali carenze potranno essere definite “vizi occulti” ed occorrerà verificare anche la gravità degli stessi in termini di decibel (dB).

In tal caso, si potrà procedere con la contestazione dei vizi e, eventualmente, agire in giudizio ex art. 1490 o 1669 c.c. nei confronti del venditore oppure del costruttore-venditore per ottenere il giusto risarcimento, eventualmente commisurato al deprezzamento dell’immobile acquistato.

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Diversamente, in tema di acustica degli edifici, se l’immobile dovesse rispettare i parametri del DPCM, oggetto della contestazione saranno le c.d. “immissioni” ex art. 844 c.c. ed il destinatario della contestazione non sarà il venditore né il costruttore, bensì il responsabile della fonte rumorosa.