Contratto d’opera professionale: per aversi enunciazione è necessario che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere con esplicita menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso
La Cassazione ha affrontato la questione con la sentenza n. 25706 del 2020 della Sezione Sesta Civile-T .
La vicenda nasce dalla notifica di un avviso di liquidazione di imposta di registro riguardante un atto non registrato, enunciato in un decreto ingiuntivo (soggetto a registrazione) richiesto ed emesso in favore di un avvocato per compensi professionali relativi all’attività difensiva svolta, esposti nella parcella vidimata dal Consiglio dell’Ordine.
La tassazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 22, comma III del D.P.R. 131/1986.
Nella fattispecie il contratto d’opera professionale, sulla base del quale l’avvocato svolge la propria attività nell’interesse del cliente, non viene menzionato, ma costituisce solamente un implicito presupposto logico.
Per potersi configurare l’enunciazione è infatti necessario che nell’atto sottoposto a registrazione sia espressamente richiamato il negozio posto in essere sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con esplicita indicazione di tutti gli elementi costitutivi di esso, che servono ad identificare la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto autonomo.
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L’ art. 22 D.P.R. 131/1986 prevede:
- Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69 .
- L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.
- Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.”
La tassazione per enunciazione non può dunque operare se nell’atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti un rapporto giuridico non denunciato. E’ infatti sempre necessario che le circostanze enunciate siano di per sé idonee e quindi non vi sia necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell’atto, a dare certezza a quel rapporto giuridico.