Che cos’è una Società irregolare? Si definisce società irregolare la società che seppure esistente non è iscritta nel Registro delle imprese.
Per la società di persone l’iscrizione nel Registro delle Imprese non è un requisito di validità o un elemento costitutivo del rapporto societario.
Questa esiste e può operare validamente anche a prescindere dall’iscrizione. In tal caso si definisce società irregolare. Può essere regolarizzata in ogni momento mediante l’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle Imprese.
L’iscrizione, costituendo pubblicità dichiarativa, serve a qualificare la società come regolare.
I motivi della mancata iscrizione
Tra i motivi della mancata iscrizione possono esserci:
– la mancata iscrizione dell’atto costituito anche se stipulato;
– il rifiuto dell’iscrizione dell’atto costitutivo;
– la cancellazione successiva (ad esempio il venir meno di uno dei requisiti previsti dalla legge) anche se la società ha continuato la sua attività
Dunque la irregolarità può essere iniziale quando sin dall’inizio della sua costituzione la Società non è stata iscritta nel Registro o sopravvenuta, quando una società inizialmente iscritta sia stata successivamente cancellata dal registro delle Imprese pur continuando la sua attività.
Le conseguenze pratiche della mancata iscrizione consistono nel non poter effettuare le normali procedure amministrative per l’esercizio dell’attività prescelta.
In punto di responsabilità si applicano le norme previste per le società semplici in quanto ogni socio può essere chiamato a rispondere illimitatamente e solidalmente.
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Società di fatto e società apparente
La società di fatto si configura quando pur essendoci un accordo tra i soci, questo non è stato mai formalizzato in forma scritta dunque si ha una costituzione per c.d. facta concludentia.
La società apparente si ha quando due o più persone, pur non esistendo la Società si comportano come se esistesse, agendo come se fossero soci nei rapporti con terzi soggetti, ingenerando dunque la convinzione che la società esista.