Tasse: il conduttore, se previsto, deve farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi all’immobile locato.
E’ lecita la clausola di un contratto di locazione che attribuisca al conduttore di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, tenendone conseguentemente “manlevato” il locatore?
E’ questa la questione rimessa alle S.U. della Cassazione.
La sentenza 6882 del 2019 ha stabilito la validità di tale clausola, avente ad oggetto, nella fattispecie esaminata, non già le imposte dirette gravanti sulla locatrice, ma quelle gravanti sull’immobile ed inerenti il contratto di locazione (ad uso diverso) stipulato.
Tale clausola, si legge nella sentenza in esame, non è affetta da nullità per contrasto con l’art. 53 Cost.. Tale ipotesi di nullità si verifica in caso di traslazione dell’imposta e cioè quando l’imposta non venga versata al fisco dal percettore del reddito, ma da un soggetto diverso (così Cass. S.U. n. 5 e n. 6445 del 1985).
La clausola deve considerarsi valida in quanto “sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente”.
Il legislatore non ha infatti inteso vincolare l’autonomia negoziale delle parti contraenti con riferimento all’ammontare del canone. Infatti il suo ammontare è rimesso alla libera determinazione delle parti. Nel caso esaminato hanno previsto il rimborso degli oneri per imposte e dunque come componente integrante la misura del canone.
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In tal caso le imposte relative al contratto sono pur sempre corrisposte dal proprietario dell’immobile. L’ente impositore individua in quest’ultimo il soggetto che è tenuto a farvi fronte.
All’ente impositore non interessa se poi per accordo privato i contraenti scelgano di operare un rimborso (in tal senso il giudicante ha interpretato il termine “manlevare” utilizzato nella clausola) o una diversa forma di pagamento variamente posta a carico del conduttore.
Considerato poi che le parti hanno convenzionalmente determinato e pattuito tale clausola sin dall’inizio come componente del canone di locazione, la medesima non viola neppure l’art. 79 L.392/1978.