Lavoro subordinato: la definizione e gli elementi caratteristici

Lavoro subordinato: L’art. 2094 c.c. definisce ed individua tutti gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato, dall’inserimento del lavoratore nel quadro dell’organizzazione aziendale al carattere continuo e sistematico della prestazione eseguita. Secondo il codice “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”

I caratteri del rapporto di lavoro subordinato: gli elementi caratteristici – Legalink

Il lavoratore subordinato infatti deve sottostare al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, concretandosi nell’impossibilità per il lavoratore di gestire in piena autonomia  l’attività espletata, dovendosi uniformare alle direttive predisposte dal datore di lavoro, fissate da quest’ultimo nell’ambito della propria organizzazione aziendale.

Vi è quindi, a differenza del lavoratore autonomo, un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, autorizzativo e disciplinare del datore di lavoro, concretatesi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative da valutarsi con riferimento alla peculiarità dell’incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione ( così Cass. Civ. lav. n. 4797 del 9.03.04). Inoltre, il lavoratore subordinato è inserito stabilmente nell’organizzazione aziendale e l’incidenza del rischio

Come da Giurisprudenza costante, altro elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e la permanenza del rischio d’impresa in capo allo stesso datore di lavoro.

Al fine della sussistenza della natura subordinata del rapporto, i suddetti parametri normativi della subordinazione, possono, pertanto, essere desunti dagli elementi su richiamati, quali, dunque, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione operativa dell’azienda e l’assenza in capo a quest’ultimo del rischio di impresa o di spese di gestione.

Ancora, vi è per il lavoratore subordinato l’obbligo di osservare un determinato orario lavorativo, nonché una continuità e sistematicità della prestazione lavorativa. Tra gli indici sussidiari della subordinazione, suscettibili anch’essi di influenzare, congiuntamente ad altri elementi, il libero apprezzamento del Giudice, sono presenti l’obbligo da parte del lavoratore di osservare l’orario di lavoro stabilito dal datore di lavoro, espressione dell’autonomia decisionale di quest’ultimo nell’organizzazione aziendale ( Cass. 9.12.2002 n. 17534) e la collaborazione prestata con carattere di continuità.

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Quanto sopra, semmai esistenti, rende il lavoro prestato dal lavoratore, malgrado sia formalizzato in altro modo, un lavoratore subordinato, il quale ha diritto ad una determinata disciplina sia nei diritti, sia nei doveri, in base ad un Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

In base a quest’ultimo, poi, avrà dritto ad una data paga oraria, a permessi, a ferie già stabilite, nonché ai contributi previsti per Legge, e comunque a tutti gli istituti diretti ed indiretti della retribuzione, quali straordinari, tredicesima, quattordicesima se prevista, trattamento di fine rapporto, etc.

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Costituisce infatti principio cardine del nostro ordinamento il riconoscimento, in favore del lavoratore, del diritto di una retribuzione “proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” ( art. 36 1° comma, Cost.).

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Il lavoratore subordinato ha infatti diritto ai versamenti contributivi. In difetto di ciò, stante la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi dapprima Cass. 11424/91) nell’ipotesi di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il danno derivante al lavoratore risulta direttamente risarcibile ex art. 2116 c.c. da parte del datore di lavoro nella stessa misura della prestazione omessa.

Per questo motivo il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni da lui cagionati dal mancato versamento della contribuzione previdenziale pari a quanto a lui spettante e quindi il suddetto danno va quantificato in misura pari alla citata mancata contribuzione.